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Regione Lombardia riconosce negozi, locali e botteghe storiche caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, e da altri fattori, quali la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici.

Sono attività storiche e di tradizione:

a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;

b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla
ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;

c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici.

Possono richiedere il riconoscimento regionale i negozi storici, i locali storici e le botteghe artigiane storiche che hanno svolto la propria attività per un periodo non inferiore a quaranta anni senza interruzione di continuità.

La sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un anno non viene considerata interruzione di continuità.
Sono ammessi al riconoscimento i locali storici che svolgono la loro attività in parti annesse a più ampi complessi a carattere alberghiero e di ospitalità.

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti vengono iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione.
Alle imprese iscritte nell’elenco regionale viene conferito il marchio identificativo.
L’iscrizione nell’elenco è requisito necessario per accedere alle misure di sostegno previste dall’articolo 148 quater, comma 2, della l.r. 6/2010.

Il riconoscimento di attività storica e di tradizione e l’iscrizione nell’elenco regionale sono collegati al mantenimento della destinazione d’uso dei locali, delle caratteristiche morfologiche delle vetrine, dell’insegna, degli arredi  e della  selezione  tipologia della merceologia  offerta presenti al momento dell’iscrizione nell’elenco, anche nel caso di restauri conservativi e di interventi di rinnovo parziale o totale, qualora necessari.

Chi avvia il procedimento
Le camere di commercio, gli enti locali, le associazioni di rappresentanza delle imprese e le associazioni dei consumatori segnalano a Regione Lombardia le attività commerciali o artigiane presenti sui loro territori e che rispondono ai requisiti previsti.
Le imprese in possesso dei requisiti previsti possono presentare autocandidatura.

Costi
Nessun costo previsto da Regione Lombardia a carico del richiedente.

Normativa di riferimento:

– Legge regionale 6/2010, Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, articoli 148 bis – 148 quinquies
– Legge regionale 5/2019, Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
– Delibera di Giunta regionale n. 5695  dell’15 dicembre 2021, disponibile in allegato

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